La Guida dell’Agenzia delle Entrate per l’ottenimento delle agevolazioni su spese sanitarie, spese di assistenza, veicoli e molto altro

Il momento della compilazione della dichiarazione dei redditi e del modello 730 permette ai malati rari e ai loro familiari di segnalare l’Agenzia delle Entrate tutte le spese sostenute che sono direttamente legate all’invalidità e, di conseguenza, a vedersi riconosciute tutta una serie di agevolazioni. A partire dalle istruzioni per la compilazione del modello 730/2019 pubblicate dall’Agenzia delle Entrate stessa, andiamo a mettere in fila tutti i campi a cui un disabile o un suo familiare devono prestare particolare attenzione nella compilazione.

Procedendo in ordine di Righi, e quindi di compilazione, il primo appunto lo facciamo sulla necessità di barrare la casella D nella Colonna 3 del blocco di Righi 2-5 in caso di figlio con disabilità riconosciuto ai sensi dell’art. 3 della Legge 104, indipendentemente che la detrazione venga richiesta per intero, al 50% con l’altro genitore o interamente dall’altro genitore.

All’interno del Quadro E, denominato “Oneri e spese”, andranno indicate tutte le spese sostenute nell’anno 2018 che danno diritto a una detrazione d’imposta o a una deduzione dal reddito. La Sezione I (righi da E1 a E14) del Quadro E è quella dedicata alle spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19%. Rientrano tra queste, e andranno pertanto calcolate all’interno degli importi da inserire in ciascun rigo: le spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti, le spese sanitarie per persone con disabilità, le spese veicoli per persone con disabilità, le spese per l’acquisto di cani guida, le spese per addetti all’assistenza personale e premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave.

Rigo E1 – Spese sanitarie – Colonna 1 (Spese per patologie esenti) – È questo il rigo in cui indicare le spese sanitarie relative a patologie rare esenti dalla spesa sanitaria pubblica che sono state sostenute direttamente dal malato.

Rigo E2 – Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti. Questo rigo conterrà l’importo totale della spesa sanitaria sostenuta nell’interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti la cui detrazione non ha trovato capienza nell’imposta lorda da questi dovuta. L’ammontare massimo delle spese sanitarie indicate in questo rigo non può superare € 6.197,48.

Rigo E3 – Spese sanitarie per persone con disabilità – Vanno indicate in questo campo tutte le spese sostenute per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione. La detrazione del 19% spetta in questo caso per l’intero importo di spesa sostenuto. Sono considerati persone con disabilità coloro che, avendo una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica (istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104 del 1992), o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l’incarico di certificare l’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

Rigo E4 – Spese veicoli per persone con disabilità – Vanno indicate in questo rigo le spese sostenute per l’acquisto o l’adattamento di motoveicoli e autoveicoli per persone con disabilità, di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni. La detrazione, nel limite di spesa di € 18.075,99, spetta con riferimento a un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal limite di 18.075,99 euro va detratto l’eventuale rimborso dell’assicurazione.

Rigo E5 – Spese per l’acquisto di cani guida – Indicare la spesa sostenuta dai non vedenti per l’acquisto del cane guida. La detrazione spetta per l’intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all’acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale.

Righi da E8 a E10 – Altre spese – Andranno inserite in questa sezione altre spese per cui spetta la detrazione d’imposta del 19%, affiancando agli importi il codice identificativo specifico del tipo di spesa. Il codice andrà sempre inserito nella prima colonna all’interno del Rigo.
– Con il codice 15 sono identificate le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Sono considerate non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana le persone che non sono in grado, per esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari non a carico fino a un importo massimo di € 2.100.
– Con il codice 30 sono identificate le spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato. Si considerano sordi (in base alla Legge n. 381 del 26 maggio 1970) i minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la patologia non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.
– Con il codice 38 è identificato il pagamento di premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall’Art. 3, comma 3, della Legge 104. L’importo per i premi non deve complessivamente superare € 750,00, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 38.
– Con il codice 39 è identificato il pagamento di premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. L’importo non deve complessivamente superare € 1.291,14, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36) e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (codice 38), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 39.
– Con il codice 44 sono indicate le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA). La detrazione spetta fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici di cui alla Legge n. 170 del 8 ottobre 2010, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.

Rigo E25 – Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità – Sarà da indicare in questo rigo l’importo complessivo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone con disabilità. Le spese di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità sono quelle relative a assistenza infermieristica e riabilitativa, personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona, personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, personale con la qualifica di educatore professionale e personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure precedentemente elencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario.
Se la persona con disabilità viene ricoverata in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le paramediche di assistenza specifica che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto. Le spese sanitarie per l’acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale, in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario. Le spese indicate in questo rigo sono deducibili anche se sostenute per i seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico: coniuge, generi e nuore, figli (compresi quelli adottivi), suoceri e suocere, discendenti dei figli, fratelli e sorelle (anche unilaterali), genitori (compresi quelli adottivi), nonni e nonne.

Tutte le informazioni qui riassunte sono disponibili nel dettaglio all’interno della guida dell’AGE. Si ricorda inoltre che, nel caso di utilizzo del modello 730 precompilato, le spese sanitarie sostenute con registrazione del codice fiscale dovrebbero già essere presenti all’interno della dichiarazione e andranno pertanto solo verificate.

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