Statuto

Regole fondamentali sulla vita dell’Associazione Italiana Glicogenosi, il suo funzionamento e il suo ordinamento interno

Art.1) COSTITUZIONE E SEDE

E’ costituita nel rispetto del Codice civile, del D.lgs. 117/2017 e della normativa in materia un’Associazione non riconosciuta, di volontaruato, denominata: “ASSOCIAZIONE ITALIANA GLICOGENOSI” – ODV, per l’aiuto e l’assistenza alle famiglie di persone affette da glicogenosi.

L’Associazione ha sede in Assago (Mi)

Il trasferimento della sede legale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea Ordinaria.

Viene espressamente previsto che soltanto dopo l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore od in altro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, L’Associazione potrà aggiungere alla denominazione anche l’espressione “Ente del Terzo Settore” ovvero l’acronimo ETS.

Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia e per il suo funzionamento si avvale, in modo determinante e prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

In caso di necessità è possibile ricorrere a lavoro retribuito nei limiti previsti dal D. lgs. 117/2017.

Art. 2) CARATTERE DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione è apartitica e aconfessionale. Essa non ammette discriminazioni di qualsivoglia tipo, è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati.

Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi, all’ac­cettazione delle norme del presente Statuto ed al rispetto degli impegni assunti nei confronti dell’Associazione stessa.

Art. 3) DURATA DELL’ASSOCIAZIONE

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 4) FINALITÀ E ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale nel campo dell’assistenza sociale, socio sanitaria, di sostegno alla ricerca scientifica, di beneficienza e di promozione e tutela dei diritti delle persone affette da glicogenosi e delle loro famiglie, attraverso lo svolgimento, prevalentemente a favore di terzi, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale individuate specificatamente all’art. 5 comma 1 lett. a) c) h) i) u) e w) del D.lgs. 117/2017.

In particolare si propone di:

  • Promuovere e favorire la conoscenza della “glicogenosi”, malattia metabolica ereditaria, allo scopo di agevolare una diagnosi precoce e corretta al fine di rimuovere le cause invalidanti della malattia.
  • Favorire l’autonomia dei bambini prima e degli adulti poi, affetti da glicogenosi e la realizzazione dell’integrazione sociale sia scolastica che lavorativa con sviluppo di specifici progetti che coinvolgono anche le istituzioni scolastiche.
  • Essere un valido aiuto e sostegno per i genitori nella gestione della malattia attraverso centri di ascolto e di informazioni sulle varie problematiche nella gestione della malattia; realizzare iniziative pratiche, corsi di formazione e scambi di esperienze; promuovere e sostenere anche iniziative culturali e formative a favore dei pazienti affetti da glicogenosi e delle loro famiglie.
  • Fornire un supporto psicologico ed anche legale per affrontare le varie problematiche giuridico/amministrative collegate alla gestione della malattia e favorire il miglioramento dei servizi dell’assistenza sociosanitaria in favore dei malati di glicogenosi e delle loro famiglie.
  • Sensibilizzare gli organismi istituzionali, politici, amministrativi e sanitari, gli organi di stampa e i mass media, al fine di migliorare l’assistenza ai malati ed alle loro famiglie e garantire i loro diritti, rappresentando alle istituzioni quali sono le attese, le aspettative e le esigenze reali delle persone affette da tale patologia.
  • Svolgere attività diretta a promuovere, indirizzare e sostenere la ricerca scientifica e diffonderne i risultati; finanziare progetti di ricerca e di terapia genica anche mediante l’istituzione di borse di studio; sostenere, con qualsiasi mezzo, medici, biologi, ricercatori, per favorire lo studio e la conoscenza della malattia.
  • Promuovere il contatto e la collaborazione tra i gruppi di ricerca esistenti e incoraggiando un sempre maggior numero di ricercatori ad indirizzare la loro attività sullo studio delle glicogenosi; facilitare scambi di informazione scientifica a livello nazionale ed internazionale mediante soggiorni di ricercatori nei vari centri italiani e stranieri, patrocinando e organizzando corsi di aggiornamento, convegni e congressi.
  • Collaborare con i centri universitari ed ospedalieri e con le autorità competenti nella gestione, nell’organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi che delle strutture sia dell’assistenza sanitaria che sociale in favore delle persone affette da glicogenosi e delle loro famiglie.
  • Stimolare e sostenere progetti volti al mutuo aiuto fra gli associati.
  • Realizzare campagne di sensibilizzazione ed attività di raccolte fondi per finanziare le attività dell’associazione, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore cosi come previsto dall’art.7 del D. Lgs. n.117/2017 .
  • Compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione degli scopi istituzionali.
    Oltre alle attività di cui all’art.4, l’Associazione può svolgere, cosi come previsto dall’art.6 del D.lgs. 117/2017, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali, tenuto in ogni caso conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme de1le risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività istituzionali. Tali attività saranno deliberate da1 Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell’Assemblea degli associati.
Art. 5) REQUISITI DEGLI ASSOCIATI

All’Associazione possono aderire tutte le persone che dichiarino di condividere le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, vogliano collaborare per il raggiungimento degli scopi che l’Associazione si propone.
Possono far parte dell’Associazione anche altri Enti del Terzo Settore o altri enti e persone giuridiche private senza scopo di lucro, nel rispetto dei limiti previsti dal D.lgs. 117/2Ol7.
L’appartenenza all’Associazione impone agli associati i1 rispetto degli impegni assunti e l’accettazione delle delibere prese dagli organi dell’Associazione, secondo le competenze statutarie.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio. Le quote associative sono annuali, non sono frazionabili, sono dovute per l’intero anno sociale in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6) AMMISSIONE ASSOCIATI

L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato. Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi associati nel libro degli associati, previa comunicazione agli interessati e dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale. Da tale momento gli associati acquisiscono il diritto di voto.
In caso di domanda presentata da soggetti diversi daile persone fisiche, essa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.
Nell’ipotesi di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.
Coloro che hanno proposto 1a domanda possono, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che su1la loro istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 7) DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, attribuisce agli associati il diritto di partecipare alla vita dell’Associazione e alle iniziative dalla stessa organizzate, di partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio voto, di godere dell’elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite dei soggetti che hanno nei loro confronti la responsabilità genitoriale.
Ogni associato ha diritto ad esprimere un voto. Hanno diritto di esprimere il proprio voto in assemblea tutti gli associati iscritti a libro degli associati ed in regola col pagamento della quota sociale.
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta motivata rivolta al Consiglio Direttivo, che dovrà rispondere entro 15 giorni per concordare la modalità di tale accesso.
Gli associati hanno il dovere di:
– rispettare il presente statuto, il regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
– astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
– versare la quota associativa annuale;
– contribuire, secondo le proprie possibilità e per fini di solidarietà, al raggiungimento degli scopi statutari, attraverso la propria opera a favore dell’Associazione prestata secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 8) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:
a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno;
b) per decesso in caso di persona fisica, o per perdita dei requisiti di legge in caso di persona giuridica;
c) per il mancato versamento della quota associativa annuale trascorsi due mesi dal sollecito;
d) per esclusione:
– per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
– per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.
L’esclusione degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto all’associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. L’associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento di esclusione alla prima assemblea degli associati che sarà convocata. L’esclusione diviene operante dalla annotazione sul libro degli associati.

Art. 9) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’associazione sono:
– l’Assemblea degli associati;
– l’organo amministrazione: il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Vicepresidente;
– il segretario;
– i1 tesoriere.
Ai componenti gli organi associativi, con esclusione dei componenti dell’Organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397 , comma 2 c.c., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 10) L’ASSEMBLEA

L’assemblea generale degli associati è l’organo sovrano dell’Associazione.
L’assemblea è presieduta daI Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro consigliere o associato eletto dai presenti.
E’ convocata dal Presidente dell’Associazione almeno una volta l’anno, entro il mese di maggio, per l’approvazione del bilancio.
L’Assemblea è inoltre convocata quando ne facciano richiesta, indicandone l’ordine del giorno, un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo 1o ritenga necessario.
L’assemblea è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’associazione. L’assemblea Ordinaria delibera in tutti gli altri casi.
Le assemblee possono svolgersi sia di presenza che in videoconferenza.

Art. 11) CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

Le assemblee sono convocate, mediante avviso scritto, in forma cartacea o informatica, da inviarsi a ciascun associato almeno 15 giorni prima della data della riunione e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e la data di eventuale seconda convocazione.

Art. 12) COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA

All’assemblea spettano i seguenti compiti:
– approva iI bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo;
– elegge, previa determinazione del numero, i componenti del Consiglio Direttivo e adotta eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti;
-nomina e revoca, quando previsto, i componenti l’organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sull’esclusione degli associati, salvo quanto di competenza del Consiglio di Direttivo in base a quanto previsto nel presente statuto;
– approva eventuali regolamenti interni;
– determina le linee programmatiche dell’Associazione;
– si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
– delibera sulle modificazioni dello Statuto;
– delibera 1o scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
– delibera su tutto quanto ad essa viene demandato dalla legge, dallo statuto o sottoposto dal Consiglio Direttivo alla sua competenza.

Art. 13) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati ed in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti degli intervenuti, in proprio o per delega.
L’assemblea straordinaria, che è chiamata a deliberare sulle modificazioni dello statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati ed in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con la presenza di almeno il 40% degli associati. L’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, in proprio o per
delega.
Per deliberare 1o scioglimento dell’Associazione, nonché ia devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei 3/4 degli associati.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato non può ricevere più di tre deleghe.
L’intervento dell’associato in assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, cosi pure il voto può essere esercitato per corrispondenza o in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa all’adunanza e che esercita il diritto di voto.
Ne1le deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14) FORMA DI VOTAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea vota normalmente per alzata di mano.
Per le deliberazioni che riguardano le persone o su decisione del Presidente o per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.
I1 Presidente dell’assemblea può, inoltre, in questo caso, nominare due scrutatori tra i presenti.

Art. 15) ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici eletti dall’Assemblea degli associati.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.
Possono fare parte Consiglio Direttivo esclusivamente g1i associati.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva,
Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 16) COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, per l’attuazione delle sue finalità ed in attuazione degli indirizzi generali dell’assemblea.
Spetta al Consiglio Direttivo:
a) eleggere al suo interno il Presidente e il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. La carica di Segretario e di Tesoriere possono eventualmente essere in capo alla medesima persona;
b) predisporre il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
c) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
d) fissare l’ammontare della quota associativa e le modalità del suo versamento;
e) fissare criteri e limiti per il rimborso delle spese ai volontari;
f) procedere alla periodica verifica degli elenchi degli associati ed in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti/il regolare pagamento delle quote associative;
g) deliberare sulle domande di nuove adesioni e proporre provvedimenti di esclusione degli associati;
h) istituire e nominare i comitati scientifici che avranno un mero compito consultivo;
i) individuare gli “Associati governatori”;
j) individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli eventuali orientamenti espressi dall’assemblea degli associati;
1) redigere il regolamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati.
Il Consiglio Direttivo può delegare alcune sue funzioni ad uno o più consiglieri.

Art. 17) RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 3 volte l’anno ed ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, 1o ritenga necessario o quando almeno un terzo dei componenti ne facciano richiesta, indicando l’ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, la riunione è comunque validamente costituita se risultano presenti tutti i membri
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide qualora assunte con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o in assenza di entrambi dal consigliere più anziano di età.
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere anche tenuta con l’ausilio di strumenti informatici, mediante mezzi di telecomunicazione, cosi pure il voto può essere esercitato in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l’identità di chi partecipa alia riunione e di chi esercita il diritto di voto.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono constatate da verbale sottoscritto da1 Presidente e dal Segretario.
In assenza del Segretario le funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio Direttivo designato dal Presidente.

Art. 18) COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio composte da associati e non associati ovvero di singoli consulenti, nominati dal Consiglio stesso.

Art. 19) IL PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica un triennio, come l’intero Consiglio Direttivo, ed ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea degli associati, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve

Art. 20) ­ IL VICEPRESIDENTE

Il vicepresidente, sostituisce il presidente in caso di sua assenza o legittimo impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato, esercitandone le funzioni.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente
convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Vicepresidente assumerà Ie funzioni del Presidente sino alla sua sostituzione.

Art. 21) IL SEGRETARIO DELL’ASSOCIAZIONE

Il Segretario coadiuva il Presidente e dirige gli uffici dell’Associazione; cura il disbrigo degli affari ordinari: provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza; cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo.
Il Segretario avrà cura, in particolare, di mantenere contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l’attività dell’Associazione.

Art. 22) IL TESORIERE DELL’ASSOCIAZIONE

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:
– provvede alla tenuta dei registri contabili dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
– provvede alla riscossione delle quote associative e di ogni altra entrata e provvede al  pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
– cura la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo su indicazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 23) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi in cui la legge impone la nomina dell’organo di controllo, questo può essere monocratico oppure costituito in composizione collegiale da tre membri.
I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge. Nel caso di composizione collegiale dell’organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
All’organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. L’organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell’art. 30 D.lgs. 117/2017.

In caso di superamento dei limiti di legge per la nomina del revisore legale, l’organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tale caso l’organo di controllo dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Art. 24) PERSONALITA’ DI RAPPRESENTANZA

L’associazione, allo scopo di promuovere la propria missione, ha la facoltà di incaricare una personalità esterna, quindi anche non associata, a rappresentarla in occasioni ufficiali, conviviali, di carattere pubblico e sulla stampa.
La personalità indicata farà riferimento direttamente al Consiglio Direttivo: svolgerà un incarico senza vincoli di tempo né di luogo e sarà remunerata solo se non associata con gettoni di presenza a titolo di rimborso delle spese.

Art. 25) ASSOCIATI GOVERNATORI

Gli associati Governatori, con l’intento di promuovere e diffondere la mission associativa nelle realtà locali e di favorire la coesione e lo scambio informativo fra associati, pazienti e loro famigliari e Associazione, realizzano un’azione di raccordo fra le aree territoriali e l’Associazione nel raccogliere le esigenze e le istanze territoriali relative alle persone affette da glicogenosi, nel rapporto con le istituzioni sanitarie locali e nel promuovere iniziative a livello locale tese al perseguimento dello scopo istituzionale dell’Associazione.

Art. 26) RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

Le risorse economiche dell’ Associazione sono costituite da:
a) quote associative;
b) contributi pubblici e privati;
c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rendite patrimoniali;

e) attività di raccolta fondi;
f) rimborsi da convenzioni;
g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione o all’atto del suo scioglimento.

Art. 27) ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

L’amministrazione e la tenuta della contabilità dell’associazione è affidata al segretario secondo le direttive del Presidente del Consiglio Direttivo.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 3 luglio 2Ol7 n. 117 e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea degli associati che deve avvenire entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio.
In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse

Art. 28) VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuitA in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per I’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Art. 29) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D.lgs . 117/2017 .

Art. 30) RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio al D.lgs, 177/2017 al Codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Registrato il 16/11/2022

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Atto costitutivo

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